Scuole dell'Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° Grado. Tel. 07 75 289 542
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Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
L’istituto pubblica in questo sito, sull’albo pretorio on line I contratti con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario I contratti con il personale docente I contratti con gli esterni la fornitura di beni e servizi Tutti gli atti sono pubblicati su questo sito sull’albo pretorio on line e sono disponibili per la consultazione in formato »
L’istituto pubblica in questo sito, sull’albo pretorio on line I bandi di gara per il periodo di validità della gara La delibera a contrarre adottata dal Consiglio di Istituto per un periodo di trenta giorni Il contratto stipulato (o un suo stralcio) per un periodo di trenta giorni Tutti gli atti sono pubblicati su questo »